Art. 617 dos. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui impar dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la https://www.avvocatourgente.com/reati-violazione-ordine-del-giudice